| L’I.V.A. è la principale imposta indiretta sulle cessioni dei beni e sulle prestazioni dei servizi. È così denominata perché colpisce il valore aggiunto inteso quale differenza fra gli acquisti e le vendite effettuate in un certo periodo di tempo. L’operatore economico non subisce alcun prelievo in quanto, se da un lato paga ai fornitori l’imposta sui propri acquisti, dall’altro la detrae dall’I.V.A. sulle vendite che deve versare all’erario e che gli viene pagata dal cliente assieme al corrispettivo.
Il consumatore finale, cioè il privato, invece non può recuperare l’imposta che paga al venditore insieme al prezzo del bene e, di conseguenza, resta definitivamente gravato dell’intero tributo.
indietro
Presupposti di applicazione dell’imposta
La disciplina giuridica è contenuta nel DPR 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni. Come per le altre imposte, anche per l’I.V.A., ai fini della sua applicazione, devono verificarsi determinati presupposti:
- di carattere oggettivo, in relazione alle operazioni compiute;
- di carattere soggettivo, in merito all’identificazione del soggetto che effettua l’operazione;
- di carattere territoriale, occorrendo che l’operazione economica sia in un determinato rapporto con il territorio dello Stato.
Tutti questi presupposti sono fissati in linea generale dal primo articolo della legge che stabilisce che l’imposta si applica sulle cessioni dei beni e sulle prestazioni di servizi effettuate:
- nel territorio dello Stato;
- nell’esercizio di imprese e nell’esercizio di arti e professioni;
- sulle importazioni da chiunque effettuate.
Restano escluse perciò le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi dei soli privati che non siano né imprenditori, né professionisti.
indietro
Presupposti oggettivi
- Cessione dei beni (art. 2)
Sono tali tutti gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento dei diritti reali di godimento.
Vi rientrano quindi la compravendita, la permuta, la somministrazione, ecc. e possono avere per oggetto beni di ogni specie, materiali o immateriali, quali per esempio le merci, i beni strumentali, gli immobili, ecc.
- Prestazioni di servizi (art. 3)
Sono considerate prestazioni di servizi quelle effettuate dietro corrispettivo, dipendenti da obbligazioni di ogni tipo, di fare e di non fare.
indietro
Presupposti soggettivi
A) Esercizio di impresa (art. 4)
Si ha esercizio di impresa quando un soggetto esercita per professione abituale, anche se non esclusiva, un’attività diretta alla produzione e allo scambio dei beni e dei servizi. Costituiscono pertanto esercizio di impresa sia le attività di cui all’art. 2195 del C.C., sia l’attività agricola di cui all’art. 2135 del C.C. anche se non organizzate in forma d’impresa.
Le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle società commerciali (soc. di persone, di fatto, di capitali, ecc) e quelle effettuate dagli enti diversi dalle società, dalle associazioni e da altre organizzazioni che abbiano per oggetto principale od esclusivo l’esercizio di un’attività agricola o commerciale, si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di impresa.
Gli enti, le società semplici e tutte le altre organizzazioni o associazioni non commerciali o non agricole sono soggetti d’imposta solo in relazione all’eventuale attività commerciale o agricola esercitata. Per tali soggetti anche le quote associative versate dai soci o associati esulano dal campo di applicazione dell’imposta, mentre vi rientrano i corrispettivi specifici e i contributi supplementari versati in funzione delle diverse o maggiori prestazioni rispetto a quelle ordinarie alle quali hanno diritto.
Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, tali introiti non sono invece rilevanti, alla condizione che al’atto costitutivo o lo statuto risultino uniformati con determinate clausole già esaminate nel capitolo delle imposte dirette.
Non sono inoltre considerate commerciali: la somministrazione di alimenti e bevande in bar ed esercizi similari presso le sedi e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici agli associati, purché siano attività strettamente complementari a quelle istituzionali effettuate da associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno e purché abbiano lo statuto uniformato alle clausole suddette. Determinate prestazioni, infine, si considerano comunque effettuate nell’esercizio di impresa, a prescindere dall’abitualità con cui esse vengono compiute. Si tratta della cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, erogazioni d’acqua, gas, energia elettrica, servizi di fognatura e depurazione, la gestione di fiere, la gestione di mense e somministrazioni di pasti, il trasporto e il deposito di merci, il trasporto di persone, le organizzazioni di viaggi, le prestazioni alberghiere, i servizi portuali, di pubblicità commerciale, di telecomunicazione, di radiofilodiffusione.
B) Esercizio di arti e professioni (art. 5)
Si ha esercizio di arti e professioni quando una persona fisica svolge abitualmente una qualsiasi attività di lavoro autonomo. Vi rientrano principalmente le cosiddette arti liberali (avvocato, notaio, medico, commercialista, ingegnere, ecc.) che generalmente richiedono l’iscrizione all’albo. Fanno altresì parte di questa categoria tutte le attività aventi caratteristiche professionali, anche se non sono disciplinate da leggi. L’attività professionale può essere svolta anche in forma associata non però sotto forma di società commerciale perché, in tale caso, si ricade nell’esercizio di impresa.
Al contrario i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ossia le prestazioni di lavoro che non sono sottoposte a vincoli di subordinazione propri del lavoro dipendente, diverse dall’esercizio di un’arte o una professione quali, per esempio, l’attività degli amministratori e dei sindaci delle società commerciali, dei collaboratori ai giornali, riviste, enciclopedie e simili, non rientrano nell’esercizio di arti e professioni e non sono quindi rilevanti ai fini I.V.A. Tale esclusione è però subordinata alla condizione che il collaboratore non svolga anche un’attività professionale di lavoro autonomo.
indietro
Territorialità
Oltre alla rilevanza dei presupposti oggettivi e soggettivi, perché una operazione sia rilevante ai fini I.V.A. è necessario che essa venga effettuata nel territorio dello Stato o almeno che sia considerata tale.
Solamente quando sussistono tutti e tre i presupposti: soggettivo, oggettivo e territoriale, l’operazione è assoggettabile a I.V.A.
indietro
Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti
Le operazioni imponibili sono quelle soggette ad imposta con una determinata aliquota (ordinaria 20%, ridotte 10% e 4%).
Vi sono poi delle operazioni che, pur rientrando nel campo di applicazione dell’imposta e quindi soggette agli obblighi imposti dalla legge, per particolari motivi, non sono colpite da imposta.
Sono dette operazioni non imponibili le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate e cioè quelle di cui agli artt. 8, 8 bis e 9.
Le operazioni escluse dalla base imponibile sono quelle elencate dall’art. 15, tra le più note le spese anticipate in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate e gli interessi di mora per ritardato pagamento.
Ci sono, da ultimo, le operazioni esenti elencate all’art. 10, tra cui gli affitti di terreni e fabbricati non strumentali, le vendite di abitazioni da parte di soggetti diversi dalle imprese costruttrici, la cessione di titoli, gli interessi sui finanziamenti, le assicurazioni, le prestazioni dei medici, ecc.
indietro
|