Quesito n. 1
Gent.mo Presidente
E’ ormai noto che il declinarsi del DLG 81/2008 e successive integrazioni e circolari ha imposto, anche alle Pro Loco, che organizzazione sagre paesane, con la nostra festa dell’Uva giunta alla 56° edizione, di predisporre il DUVRI e di assumersi, come committente e datore di lavoro, una serie di oneri e di responsabilità che non si possono evitare se non in malafede e con tutti i rischi connessi. Ma, la questione è come fare e quale supporti tecnico operativo esperienziali puo’ mettere in campo il mondo delle ProLoco per suggerire-aiutare-consigliare chi come noi, di Castenaso, si sta ponendo la domanda se si possibile proseguire e soprattutto come? Quali sono le strutture e i professionisti che ci possono assistere nella predisposizione del Duvri? Il resto lo si affronta: la Siae, che dipende da come ragiona ogni mandatario, le norme amministrative che dipendono da ogni commercialista che ci segue, la prassi igienica che è in funzione dei vari uffici locali, la tosap i i rifuiti c’è chi li paga e chi no. Ma LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI E NEI LUOGHI DI LAVORO è questo che diventerà dirimente per il futuro di tutti noi!
Grato per le informazioni che ci potrà dare, la saluto cordialmente.
Il Presidente
Germano Biondi
Risposta:
Cos'è il DUVRI lo stabilisce L’art 26 del D.lgs. 81/08 che recita : ” Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi ( i cosiddetti rischi interferenti ndr. ) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento ( il DUVRI appunto ndr.) è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data”
Con le nuove disposizioni varate dal precedente governo in materia di sicurezza sul lavoro e in particolar modo per la sicurezza dei cantieri edili, la regia del datore di lavoro committente si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell'azienda madre. Spetta, infatti, a costui, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per garantire la sicurezza sul lavoro. Da qui l'importanza di questa guida che affronta il duplice aspetto della stesura ed aggiornamento del DUVRI, compreso i costi della sicurezza, e dell'attuazione delle prescrizioni in esso contenute nella logica del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. Il software allegato, progettato per i sistemi operativi Windows XP e Vista, consente ad ogni azienda di elaborare ed aggiornare il proprio DUVRI, conservandone lo storico, comprensivo dei relativi costi della sicurezza. L'architettura del software, incentrata sui contratti che di volta in volta sono stipulati dell'azienda committente con i prestatori/fornitori esterni, permette di valutare i rischi interferenti tra le attività dei vari operatori, tenendo conto dei rischi già insiti nei luoghi di lavoro. La stampa del documento, esportabile in un file di Word, può essere effettuata per contratti o per luoghi di lavoro.
Quesito 2:
"La Siae mi chiede il registro IVA Minori. Siamo tenuti noi Pro loco ad avere questo registro?
Risposta:
Le associazioni “Pro Loco” per adempiere alle incombenze fiscali possono applicare il regime previsto dalla legge 16.12.1991 n. 398.
La legge prevede un regime forfetario di determinazione delle imposte sia ai fini IVA, sia ai fini IRES, oltre a rilevanti semplificazioni per la tenuta della contabilità.
Sussiste infatti l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri iva, registro dei beni ammortizzabili).
Gli unici adempimenti contabili richiesti (obbligatori) sono:
1) conservare e numerare in ordine di data le fatture di acquisto;
2) registrare sul prospetto approvato con D.M. 11.2.1997 (cosiddetto registro “IVA minori”) i proventi di natura commerciale realizzati;
3) versare trimestralmente l'IVA sui proventi commerciali realizzati;
4) compilare nei termini di legge il modello Unico Enti non commerciali.
Il registro “IVA minori” va compilato mese per mese sommando i vari corrispettivi (solo quelli commerciali) per aliquota IVA. La compilazione va effettuata entro il 15 del mese successivo. Ogni 3 mesi si dovrà compilare la parte relativa alla liquidazione dell’IVA, calcolando il totale dell’IVA e sottraendo la parte forfettaria a detrazione.
Si ritiene quindi obbligatoria per la Proloco, al fine di poter mantenere le agevolazioni previste dalla Legge 398/91, la tenuta e la conservazione del suddetto registro, nonché opportuna (anche se non obbligatoria) la consegna in visione del medesimo all’Ufficio SIAE territorialmente competente, quando richiesta, in quanto lo Stato ha riconosciuto alla SIAE un potere di controllo, accertamento e riscossione sui soggetti che beneficiano delle predette agevolazioni, al fine di acquisire elementi utili all’accertamento delle imposte ed alla repressione delle violazioni.
Quesito 3:
Come dobbiamo comportarci in materia fiscale quando dobbiamo richiedere una prestazione occasionale? Quali sono gli obblighi di legge da rispettare?
Risposta:
La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione senza vincolo di subordinazione per lavori meramente saltuari.
Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro.
I collaboratori occasionali sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il loro reddito annuo derivante da attività di collaborazione sia superiore a 5.000 euro.
Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%.
Per il compenso percepito deve rilasciare apposita quietanza, con indicazione dei propri dati anagrafici e del codice fiscale (con applicazione di marca da bollo da €. 1,81 se l’importo della prestazione supera €. 77,46).
La ritenuta operata deve essere versata entro il 16 del mese successivo con modello F24 (codice tributo 1040).
Gli importi corrisposti devono essere dichiarati dalla Proloco compilando il mod. 770 semplificato entro il 31/7 (salvo proroghe) dell’anno successivo ed entro il 28/2 dell’anno successivo dovrà essere rilasciata al prestatore apposita certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate e versate.
I compensi corrisposti per prestazioni occasionali dovranno essere sommati al reddito imponibile ai fini IRES per la determinazione della base imponibile IRAP.
E’ opportuna, ma non obbligatoria, la redazione di una “lettera d’incarico”, in cui si definiscono le controparti, l’oggetto della prestazione, il compenso lordo, le modalità di esecuzione dell’incarico.
Si distinguono dalle prestazioni suddette le prestazioni occasionali accessorie, rese da soggetti a rischio di esclusione sociale (disoccupati da oltre un anno, studenti, pensionati, casalinghe, disabili e soggetti in comunità di recupero, ecc.), svolte per la realizzazione di manifestazioni sociali, culturali, sportive, caritatevoli o per lavori di emergenza. In questo caso i committenti devono acquistare appositi carnet di buoni da €. 7,50 per ogni ora di lavoro, da consegnare al lavoratore in luogo del pagamento in danaro.
Quesito n. 4
"A pag. 108 del Vademecum è riportato questo paragrafo: unica scrittura obbligatoria è il registro corrispettivi contribuenti minori sul quale si dovranno riportare gli incassi mensili, non solo quelli soggetti ad IVA. Gli incassi vanno riepilogati mensilmente e vanno registrati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Questo significa che dobbiamo registrare anche le quote sociali versate alla costituzione e i contributi ricevuti dai vari enti pubblici (nel ns. caso dal ns. Comune) nella colonna "Operazioni non rilevanti ai fini IVA"?
Risposta:
Nel registro cosiddetto “IVA minori” vanno annotati entro il 15 del mese successivo i proventi commerciali, che occorre indicare separatamente a seconda della relativa aliquota IVA (colonne da 1 a 4), evidenziando l’importo imponibile e la relativa IVA. Nella colonna 5 va indicato il totale degli importi imponibili, dell’IVA incassata e, di seguito, il totale IVA detraibile forfetariamente. Tali due ultimi valori andranno riportati nella colonna 8.
Dovranno inoltre essere annotati separatamente:
1) i proventi di cui all'articolo 25, comma 1, della legge n.133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile (i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità).
2) le plusvalenze patrimoniali;
3) le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Tale adempimento è richiesto per consentire il controllo di questi particolari tipi di finanziamenti.
Non vanno, invece, indicati gli introiti che non hanno natura commerciale di cui al comma 1 dell'art. 148 DPR 917/1986 (quote associative, contributi da privati e da enti pubblici, liberalità).
Quindi, nel vostro caso, non occorre indicare il contributo ricevuto dal Comune per lo svolgimento di attività istituzionali e le quote associative versate dai soci.
Quesito n. 5
L'associazione Pro Loco organizza la fiera nazionale del tartufo, in tale occasione in una tensostruttura di sua proprietà fornisce ai visitatori la possibilità di consumare dei pasti, a tale scopo ha stipulato con 4 ristoranti un contratto di servizio per la fornitura dei pasti per conto della Pro Loco. I visitatori acquistano presso la cassa della Pro Loco il ticket per il pasto, poi all'interno della tensostruttura consegnano il biglietto al ristoratore per la consumazione. Al termine della manifestazione il ristoratore consegna alla Pro Loco i ticket facendo fattura e ricevendo il pagamento. La Pro Loco in base alla 398 è esonerata dalla emissione dello scontrino fiscale la guardia di finanza e l'Agenzia delle Entrate non contestano l'operato della Pro Loco, ma richiedono che il ristoratore emetta uno scontrino fiscale magari con la dicitura "corrispettivo non riscosso". La domanda: è legittima la richiesta della Guardia di Finanza? è possibile che la legge 398 venga superata da una richiesta della Guardia di Finanza per operare solo un miglior controllo?
Risposta:
Le agevolazioni previste dalla Legge 398/1991 riguardano anche le semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi.
Tra queste agevolazioni sussiste l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, relativamente a scontrini e ricevute fiscali.
Questo esonero non comporta, comunque, l’esclusione dal reddito e dall’IVA dei proventi derivanti da cessione di beni o prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Ai sensi dell’art. 4 co. 5 DPR 633/1972, sono infatti considerate sempre imponibili, tra le altre attività previste, la somministrazione di alimenti e bevande (con esclusione di quelle effettuate occasionalmente in occasione di particolari eventi o manifestazioni e di quelle effettuate a favore di soci).
In questo caso la proloco è soggetto passivo IVA ed è quindi obbligata ad applicare l’imposta, nonché ad annotare i corrispettivi derivanti da tali attività nel registro “IVA minori”, entro il giorno 15 del mese successivo al percepimento, scorporando l’IVA dal totale del corrispettivo percepito (con aliquota 10%) e provvedendo a detrarre forfetariamente il 50% dell’IVA incassata.
Le predette somme concorreranno, inoltre, alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES e della base imponibile ai fini IRAP (con l’abbattimento forfetario del 97%).
Si ritiene opportuno, al fine di una corretta quantificazione dei corrispettivi medesimi, provvedere all’installazione di appositi misuratori defiscalizzati o all’emissione di ricevute numerate ed in duplice copia. In questo modo sarà possibile certificare l’incasso giornaliero ed il totale dei proventi da annotare nel registro, nonché potrà essere consentito un riscontro dei medesimi agli organi di controllo a ciò preposti.
Occorre inoltre considerate il limite dei ricavi di €. 250.000 per poter usufruire delle agevolazioni della L. 398/91, che se superato, comporta la perdita dei requisiti a partire dal mese successivo. In questo caso è opportuno tenere sempre sotto controllo i ricavi conseguiti, in particolare se le iniziative hanno durata superiore ai 30 gg.
Nel caso in esame, non persistendo certamente i caratteri dell’occasionalità dell’iniziativa, si configurano introiti di natura commerciale che rilevano sia ai fini IVA, sia ai fini IRES e che vanno annotati nel registro IVA minori.
Per quanto concerne l’emissione dei tickets, se questi consentono un’adeguata ed oggettiva rendicontazione dei proventi conseguiti, si potrebbe ritenere soddisfatta l’esigenza di misurazione dei corrispettivi, in caso di prestazioni di somministrazione effettuate direttamente dalla Vs. associazione con proprio personale ed una propria struttura organizzativa, limitando l’apporto dei ristoratori al ruolo di meri fornitori di servizi.
Se invece i ristoratori che operano all’interno della Vs. sagra effettuano direttamente la prestazione al consumatore finale con una propria organizzazione, allora in questo caso potrebbe configurarsi legittima la richiesta di emissione di scontrino o ricevuta fiscale da parte degli organi di controllo.